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Circolare n. 6

Residenza fiscale e nuovo regime per impatriati 2024

16 gennaio 2024

Desideriamo informarvi che in data 29 dicembre 2023 è entrato in vigore il D.lgs. n. 209 del 2023, recante l’“Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.”

La norma introduce, tra le altre, alcune importanti novità:
1) Nuovi criteri di determinazione della residenza fiscale sia delle persone fisiche che delle società e degli enti (artt. 1-2);
2) Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (art. 5).

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1) Nuovi criteri di determinazione della residenza fiscale sia delle persone fisiche che delle società e degli enti (artt. 1-2)

Nel dettaglio, viene modificato il comma 2 dell’art. 2 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) per cui ora, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono “ivi presenti”.
Si introduce, inoltre, un nuovo concetto di domicilio inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”. Salvo prova contraria, si presumono residenti anche le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
Modificato anche il comma 3 dell’art. 73 del TUIR: si considerano residenti ai fini delle imposte sui redditi le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende “la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”; mentre la gestione ordinaria comprende “il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.


2) Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (art. 5)

L’art. 5 del succitato decreto sostituisce il precedente regime agevolativo vigente in favore dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (che continua tuttavia a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023) e prevede che i redditi di lavoro dipendente, oppure assimilati a quelli di lavoro dipendente, e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a decorrere dal periodo d'imposta 2024 ai sensi dell'art. 2 del TUIR, entro il limite di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Ciò a condizione che i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo pari almeno a 4 anni e non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Il requisito minimo di permanenza all’estero è:
• di sei periodi d’imposta se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
• sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
Si rammenta che, ai fini della verifica della sussistenza della condizione di cui sopra, in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Tra le altre condizioni per fruire del regime agevolativo, l’aver prestato l’attività lavorativa nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta e il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dai D. Lgs. n. 108/2012 e n. 206/2007. Le agevolazioni, inoltre, si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.
Sempre all’art. 5 (comma 4) si chiarisce che la percentuale di concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 50% è ridotta al 40% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore oppure in caso di nascita o adozione di un minore di età durante la fruizione del regime agevolato.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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