Circolare n. 6-26
Obbligo di versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS - Prime indicazioni operative
19 febbraio 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto che, con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, siano ricompresi nell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS anche i datori di lavoro che abbiano raggiunto o raggiungano, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti, determinata sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, fermo restando che per il biennio 2026‑2027 l’obbligo sorge soltanto al raggiungimento di una media annua non inferiore a 60 addetti e che dal 2032 la soglia è ridotta a 40 dipendenti.
Requisito dimensionale
Il contributo, quindi, è dovuto qualora alla fine dell’anno solare precedente, ossia nella prassi amministrativa il periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre, la media dei dipendenti occupati raggiunga le seguenti soglie dimensionali:
- 60 addetti per i periodi di paga 2026 - 2027;
- 50 addetti per i periodi di paga 2028 - 2031;
- 40 addetti dal 1°gennaio 2032.
La media annuale dei dipendenti va calcolata sui mesi di effettiva attività, escludendo eventuali periodi di sospensione dell’attività ed eventuali riduzioni del numero dei lavoratori successive al superamento della soglia non fanno venire meno l’obbligo di versamento.
In relazione alle modalità di determinazione della soglia dimensionale dei dipendenti, si specifica che il datore di lavoro è tenuto a considerare la totalità dei lavoratori in forza a prescindere dalla specifica tipologia contrattuale, con la sola eccezione dei lavoratori somministrati e di quelli distaccati da altre società. Si ricorda, inoltre, che i lavoratori con contratto a tempo parziale devono essere computati in misura proporzionale all’orario di lavoro ridotto previsto dal contratto.
Ai fini del calcolo della soglia, devono essere inclusi anche quei profili per i quali la Circolare INPS n. 70/2007 esclude espressamente l’obbligo di versamento del TFR alla Tesoreria.
Tra questi si annoverano:
- i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi (fatte salve eventuali proroghe che ne determinino il superamento);
- i lavoratori a domicilio;
- il personale non operaio del settore agricolo;
- i dipendenti ai quali si applichino CCNL che prevedano la corresponsione periodica delle quote di TFR o l’accantonamento presso soggetti terzi, quali le Casse Edili.
Le aziende per il 1° anno di attività devono fare riferimento alle regole precedenti, le quali prevedono che l’obbligo di versamento sussiste se, nell’anno stesso, viene raggiunta la soglia di 50 dipendenti. In questo caso il predetto versamento è dovuto dal mese di inizio dell’attività.
In questo primo anno di convivenza delle disposizioni, le nuove regole si applicano alle aziende costituite entro il 2024, mentre per quelle costituite nel 2025 e nel 2026 valgono le regole preesistenti.
Dalla lettura della Circolare INPS n. 12/2026 emerge inoltre che, dal 2032, rimarrà la doppia soglia ovvero:
1. 50 addetti da verificare nel 1° anno per le aziende di nuova costituzione;
2. 40 addetti per le altre.
In caso di operazioni societarie straordinarie o di cessione di contratto, l’obbligo di versamento riguarda anche il datore di lavoro privo dei requisiti dimensionali, tenuto a smobilizzare il TFR dei soli dipendenti trasferiti provenienti da aziende che già lo trasferivano al Fondo di tesoreria. L’obbligo continua a sussistere anche rispetto ai dipendenti che lavorano all’estero, in forza di un contratto che prevede la maturazione del TFR in base all’articolo 2120 del Codice Civile, anche come disposizione di miglior favore.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, i datori di lavoro dovranno dichiarare ad INPS, tramite l’invio telematico del modello SC34, la sussistenza del requisito dimensionale e richiedere il codice autorizzativo 1R. L'INPS ha chiarito che l'obbligo di verificare la media occupazionale riguarda anche i datori di lavoro che utilizzano il codice 1R solo per il TFR dei dipendenti trasferiti. Infatti, se viene superata la soglia dimensionale prevista, l'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria si estende a tutto il personale in forza.
Si informa che le aziende costituite nel 2024 che hanno superato la soglia media di 60 dipendenti nel corso del 2025 sono tenute al versamento dei contributi a partire dal periodo di paga di gennaio 2026.
Al fine di agevolare l’adeguamento alla normativa, l'Istituto ha previsto una deroga alle scadenze ordinarie stabilendo che il versamento dei periodi pregressi - ovvero solo il TFR accantonato per la mensilità gennaio 2026 - potrà essere effettuato entro il 16 maggio 2026.
A partire dal mese successivo (febbraio 2026), il TFR dovrà essere versato alle ordinarie scadenze (ad esempio il 16 marzo per il TFR accantonato a febbraio 2026).
Resta ferma la possibilità per le aziende di gestire l’adempimento in autonomia. Sarà comunque cura dello Studio contattare nei prossimi giorni le aziende potenzialmente interessate, al fine di procedere con le opportune valutazioni tecniche e definire congiuntamente le modalità di conferimento dell'incarico per l'espletamento delle attività delegate.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS




