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Circolare n.10

Decreto sostegni ter (D.L. N.4/2022)

1 febbraio 2022

Con la presente circolare desideriamo informarvi che è stato pubblicato sulla G.U. n. n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".
Diamo evidenza, di seguito, a quanto riteniamo di interesse per i nostri clienti, in materia di lavoro.
1. FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (ART. 2);
2. BONUS RIMANENZE DI MAGAZZINO(ART.3, COMMA 3)
3. FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO ED ESONERO CONTRIBUTIVO(ART. 4);
4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 7);

1. FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

L’articolo 2 istituisce un “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese (in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dello stesso articolo), che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Il contributo a fondo perduto viene erogato alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio le quali:
 presentino un ammontare di ricavi, riferito all’annualità 2019, non superiore a 2 milioni di euro;
 abbiano subito una contrazione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto all’anno 2019.
Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;

b) 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, nei termini e secondo le modalità che saranno definiti da un provvedimento dello stesso Ministero.
2. BONUS RIMANENZE DI MAGAZZINO

L’altra misura a favore delle imprese commerciali è prevista al comma 3 dell’art. 3. La disposizione, in particolare, estende - limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 - il credito d'imposta rimanenze di magazzino, di cui all’art. 48-bis D.L. n. 34/2020, alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici 47.51, 47.71, 47.72 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
3. FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO

Il comma 1 dell’art. 4 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo unico nazionale del turismo di cui all’art. 1, comma 366, della legge n. 234/2021.
Con il successivo comma 2 si estende poi l'esonero contributivo di cui all’art. 7 del D.L. 104/2020 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. L'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai 3 mesi.
In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L’art. 7 prevede l’esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'art. 5 (per la CIGO e per la CIGS) e all'art. 29, comma 8 (per il Fondo di integrazione salariale), del D.lgs. n. 148/2015, a favore ai datori di lavoro dei seguenti settori, che sospendono o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali:
Turismo
- Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Ristorazione
- Ristorazione - Ristorazione su treni e navi (codi ATECO 56.10.5)
- Catering per eventi, banqueting (codici ATECO 56.21.0)
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29)
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ATECO 56.30)
- Ristorazione con somministrazione (56.10.1)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21)
Stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20)
Attività ricreative
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1)
- Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)
Altre attività
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09)
- Gestione di stazioni per autobus (codici ATECO 52.21.30)
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ATECO 49.39.01)
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ATECO 52.21.90)
- Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
- Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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