Circolare n.19-26
LAVORATORI SOMMINISTRATI - Le novità apportate dalla legge di conversione
17 luglio 2026
Con la conversione in legge del decreto lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026, convertito in L. n. 112/2026) il legislatore ha apportato delle modifiche all’art.19 del D.Lgs. n. 81/2015 introducendo il nuovo comma 2-bis. Questa novità produce effetti rilevanti sia sul computo della durata massima complessiva dei rapporti a termine che delle missioni dei lavoratori in somministrazione. Viene comunque confermata la regola generale secondo cui la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 24 mesi, fatte salve le diverse previsioni della contrattazione collettiva e con l’esclusione delle attività stagionali.
Nel calcolo dei 24 mesi rientrano:
i contratti a tempo determinato stipulati direttamente dall’azienda con il lavoratore;
i periodi di missione in azienda tramite agenzia per il lavoro se il lavoratore è assunto dall’agenzia stessa a tempo determinato.
Non rientrano più nel sopra citato calcolo i periodi di missione qualora il lavoratore sia assunto dall’Agenzia per il lavoro con un contratto a tempo indeterminato (c.d. “staff leasing”).
Di conseguenza, al fine di verificare il rispetto del tetto dei 24 mesi, l’utilizzatore dovrà monitorare esclusivamente i contratti a termine diretti e le missioni dei lavoratori somministrati assunti dall’Agenzia a tempo determinato.
N.B. Qualora il limite dei 24 mesi sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Il limite di 36 mesi per lo “Staff Leasing”
Il nuovo comma 2-bis dell'art. 19 D.Lgs. n. 81/2015, ha introdotto un limite specifico per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia per il Lavoro. Questi ultimi possono essere inviati in missione a termine presso il medesimo utilizzatore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva non superiore a 36 mesi, anche non continuativi.
Il predetto limite pertanto:
si aggiunge senza sostituire il limite dei 24 mesi già previsto per i contratti a termine;
si applica esclusivamente alle missioni dei lavoratori che l’agenzia per il lavoro ha assunto a tempo indeterminato;
può essere modificato dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda utilizzatrice.
La legge di conversione prevede inoltre che il nuovo limite dei 36 mesi decorre dal 28 giugno 2026 (data di entrata in vigore della legge di conversione). Restano irrilevanti e non computabili i periodi di missione svolti in data anteriore da lavoratori già assunti a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS

