Circolare n.31-22
Chiarimenti forniti dall’Inps sul Bonus 200 euro previsto dal Decreto Aiuti
4 luglio 2022
Desideriamo informarvi che con la pubblicazione della circolare 24 giugno 2022, n. 73, l’Istituto previdenziale fornisce le corrette procedure che le imprese dovranno mettere in atto per la corresponsione del c.d. Bonus 200 euro previsto dal Decreto Aiuti.
La misura, che ancora attende la conversione in legge, è stata prevista dagli art. 31 e ss., decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ed è stata oggetto dei messaggi INPS 13 giugno 2022, n. 2397, e 21 giugno 2022, n. 2505.
Quando va erogato
Con la circolare 24 giugno 2022, n. 73, l’Istituto ha ribadito quanto già affermato con il messaggio 21 giugno 2022, n. 2505, secondo cui l’indennità deve essere erogata – fermo restando gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 31 – con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA o congedi).
Requisiti e dichiarazione
Per aver accesso alla misura – giacché la norma citi una metodologia “automatica” – i lavoratori dipendenti dovranno aver cura di presentare al datore di lavoro una dichiarazione nella quale venga espressamente specificato di:
• non essere titolare di una delle prestazioni previste dall’art. 32, comma 1, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, aventi decorrenza entro il 30 giugno 2022);
• non essere beneficiario ovvero di non essere in un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come previsto dall’art. 32, comma 18, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
• non aver già percepito o richiesto l’erogazione del Bonus 200 euro, previsto dall’art. 31 del Decreto Aiuti, ad altro/i datore/i di lavoro;
Inoltre, i lavoratori dipendenti dovranno aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% previsto dall’art. 1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234, per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022, per il tramite del ricevente o altro datore di lavoro.
Al riguardo, l’INPS precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente alla pubblicazione della circolare in analisi, e cioè fino al 23 giugno 2022.
Beneficiari dell’erogazione da parte del datore di lavoro
L’indennità sarà riconosciuta a cura dei datori di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti in forza nel mese di luglio 2022 (quindi assunti fino al 31 luglio 2022), ovvero tempi indeterminati, tempi determinati, stagionali ed intermittenti, previa verifica dei requisiti richiesti dall’art. 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ovvero in presenza:
della dichiarazione;
dell’esonero dello 0,8%;
N.B. stagionali, tempi determinati e intermittenti, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 32, commi 13 e 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (ovvero indipendentemente dallo svolgimento della prestazione per almeno 50 giornate e dal reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021).
Altre categorie di lavoratori – presentazione domanda Inps
Per i potenziali beneficiari che dovranno presentare domanda di corresponsione dell’indennità all’Istituto previdenziale (sinteticamente i soggetti di cui all’art. 32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), la richiesta dovrà essere effettuata telematicamente, anche per il tramite degli Istituti di Patronato.
Specificatamente, per i soggetti di seguito elencati, la domanda potrà essere presentata dal 20 giugno 2022 al 31 ottobre 2022:
collaboratori coordinati e continuativi;
lavoratori stagionali, a tempo determinato o intermittenti non in forza nel mese di luglio 2022, con almeno 50 giornate di effettivo lavoro nell’anno 2021;
lavoratori dello spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri nell’anno 2021;
lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222, Cod. Civile;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
Diversamente, per i lavoratori domestici la domanda andrà presentata dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.
Previo accesso con SPID, CIE o CNS, il servizio online sarà raggiungibile attraverso il seguente percorso: Prestazioni e servizi > Servizi > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche.
Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
AMARELLI & PARTNERS