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Circolare n.53-22

Decreto Aiuti quater: fringe benefit fino a 3.000 euro

22 novembre 2022

Desideriamo informarvi che è stato pubblicato in G.U. del 18/11/2022, n. 270, il D.L. n. 176/2022, c.d. decreto Aiuti quater, con misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse l’aumento dei fringe benefit, per l’anno 2022, a 3.000 euro.
Questo il nuovo articolo 12, comma 1, del decreto-legge 115/2022, in materia di welfare aziendale, a seguito delle modifiche apportate dal decreto Aiuti quater: Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.
Destinatari fringe benefit
Da un punto di vista soggettivo, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, anche ad personam. Sarà il datore di lavoro, quindi, a decidere a quali lavoratori riconoscerli.

Estensione fringe benefit concessi
Per il solo 2022, il decreto Aiuti-bis ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le utenze domestiche.
Per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Pertanto, rientrano nella suddetta definizione anche:
 le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento);
 quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari.
È necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva con la quale il lavoratore dichiara:
- di essere in possesso della documentazione che attesta il pagamento delle bollette (esempio, indicando il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento);
- che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
NOTA BENE: Tutta la documentazione indicata nella suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente ed esibita in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Superamento del limite massimo e relativa tassazione
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al limite di 3.000 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
NOTA BENE: pertanto, se si sforano i 3.000 euro andrà assoggettata l’intera somma a tassazione ordinaria.
Dato che tale disposizione è riferita solo all’anno 2022, l’Agenzia ricorda che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023 (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.
Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.

Fringe benefit a 3.000 euro e bonus carburante
Infine, viene specificato che il nuovo regime limitato all’anno di imposta 2022 (soglia di esenzione a 3.000 euro), rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante.
Ciò vuol dire che è possibile non pagare tasse e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 3.000 euro per l'insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti.
Il bonus carburante, ai fini della tassazione, è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.
NOTA BENE: quindi, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.

AMARELLI & PARTNERS

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